Decreto 27 aprile 1995, n. 392 чл. 39Sistemi di scritture
Capo V SCRITTURE CONTABILI
1. L'istituto tiene le seguenti scritture: ((a) il libro giornale)) ; ((1)) ((a-bis) il registro di cassa;)) ((1)) ((a-ter) il registro conti correnti bancari;)) ((1)) ((b) le scritture patrimoniali previste per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari)) ; ((1)) c) un partitario delle somme riscosse per ciascun capitolo di entrata; d) un partitario delle somme pagate per ciascun capitolo di spesa; ((d-bis) un registro per la rilevazione delle entrate proprie accertate sulla base di contratti ed altri tipi di obbligazioni di terzi)) ; ((1)) e) un registro per la rilevazione degli impegni assunti per contratti ed altri tipi di obbligazioni; f) il registro dei beni di facile consumo; g) il registro della piccola cassa.
2. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211)) . ((1))
------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.