Decreto 23 marzo 2000, n. 136 чл. 13Consuntivo ed esame del comitato
1. L'impresa beneficiaria tiene la documentazione, compresi gli studi effettuati, a disposizione per eventuali controlli da parte del Ministero e della Simest S.p.a.
2. Entro i sei mesi successivi alla scadenza del periodo di realizzazione, il soggetto gestore sottopone al comitato una relazione che, oltre al consuntivo delle spese trasmesso dall'impresa, riporti il raffronto fra le spese sostenute e quelle preventivate e gli elementi per la valutazione dell'attivita' finanziata. Qualora il ministero abbia effettuato controlli diretti sulla realizzazione delle iniziative, il soggetto gestore sottopone al comitato anche le relazioni redatte dal Ministero.
3. Il soggetto gestore verifica la corrispondenza delle spese risultanti dall'autocertificazione o da altra documentazione con quelle indicate nel preventivo approvato dal comitato; effettua controlli a campione richiedendo alle imprese la documentazione in originale o in copia conforme; segnala al comitato ogni eventuale anomalia connessa alla veridicita' delle spese documentate.
4. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino, a consuntivo, inferiori all'importo del finanziamento erogato, i beneficiari sono tenuti alla restituzione, entro tre mesi dalla comunicazione all'impresa della relativa delibera del comitato, in un'unica soluzione, dell'importo non documentato, maggiorato degli interessi al tasso di riferimento, con conguaglio delle somme eventualmente gia' rimborsate.
5. Il comitato delibera in merito al tasso di interesse e alle modalita' di rimborso del finanziamento, ai sensi del precedente articolo 12.