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Decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 · Decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 — Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia

Decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 чл. 38Introduzione dell'articolo 150-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993

Capo IV MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1993

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1. Dopo l' articolo 150 del decreto legislativo n. 385 del 1993 , e' inserito il seguente: «150-bis. Disposizioni in tema di banche cooperative. 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile : 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2526, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 primo e quarto comma, 2543, 2544 secondo comma, primo periodo e terzo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies. 2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512 , 2514 e 2530, primo comma, del codice civile . 3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , in quanto compatibili. 4. Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste dall' articolo 2514, primo comma, del codice civile . 5. L' articolo 2545-undecies, primo e secondo comma, del codice civile si applica in tutti i casi di fusione previsti dall'articolo 36. 6. L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo puo' prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall' articolo 2545-sexies del codice civile . 7. Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 52 e' fissato al 30 giugno 2005.».