Legge 9 luglio 1908, n. 445 чл. 2
TITOLO I. Provvedimenti per la Basilicata Capo I. Credito agrario.
La spesa annua di L. 10,000, autorizzata dall' art. 36 della legge 31 marzo 1904, n. 140 , per imprevisti relativi alle opere di miglioramento agrario, contemplate dai titoli I e II della legge stessa, n. 14, tabella A, e' destinata a provvedere anche alle spese necessarie per la vigilanza governativa, di cui all'art. 21 della legge.