Legge 24 dicembre 1908, n. 783 чл. 13
Sono abrogate le disposizioni della legge 15 agosto 1867, n. 3848 , che riguardano l'Amministrazione dei beni provenienti dal patrimonio ecclesiastico. Tali beni sono amministrati con le norme che si applicano per tutti gli altri beni patrimoniali dello Stato.