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Legge 5 luglio 1961, n. 635 · Legge 5 luglio 1961, n. 635 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti, alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 5 luglio 1961, n. 635 чл. 21

TITOLO III Assicurazione e finanziamento dei crediti a lungo termine relativi all'esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

В силаОфициален текст

Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per gli affari esteri, gli istituti e le aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 919 , possono essere autorizzati ad operare, da soli od in consorzio tra loro o con enti o banche esteri, nelle forme previste dalle lettere a), b) e c) del precedente articolo 20, anche per la concessione a Stati o banche centrali esteri di crediti finanziari destinati al risanamento economico di detti Stati o di loro aree depresse. I titoli o valori come sopra emessi od acquistati godono piena equiparazione, agli effetti della presente legge, con quelli di cui al precedente articolo 20.