Legge 5 marzo 1963, n. 389 чл. 21
Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo provvedera' ad emanare il regolamento di esecuzione.
Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo provvedera' ad emanare il regolamento di esecuzione.