Правна библиотека и анализ на дела · Австрия · Белгия · Европейски съюз
LAWxPERT Вход Безплатен акаунт

Legge 13 luglio 1965, n. 845 · Legge 13 luglio 1965, n. 845 — Norme integrative e modificative delle leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, sullo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 13 luglio 1965, n. 845 чл. 21

TITOLO III Disposizioni transitorie

В силаОфициален текст

Al primo corso allievi sottufficiali che avra' luogo dopo la data di entrata in vigore della presente legge potranno essere ammessi anche i militari di pubblica sicurezza che siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 successivamente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, n. 460 . Per i militari di cui al precedente comma l'ammissione al corso allievi sottufficiali e' subordinata alla condizione che essi non abbiano riportato punizione di rigore od altra piu' grave e siano fisicamente idonei.