Legge 16 maggio 1978, n. 196 чл. 21
TITOLO I NORME DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 4. Capo I TRASFERIMENTO E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DALLO STATO ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
Il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e' delegato ad esercitare per il territorio della Valle d'Aosta anche le funzioni che la legge 8 dicembre 1970, n. 996 , affida al commissario del Governo. Il comitato regionale per la protezione civile di cui all' articolo 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 , e', in Valle d'Aosta, organo della regione. Ai lavori del comitato regionale per la protezione civile della Valle d'Aosta sono chiamati a partecipare, senza voto deliberativo, anche i sindaci dei maggiori comuni della regione e, in ogni caso, i sindaci dei comuni colpiti da calamita' naturali o catastrofe. L'ufficio regionale della protezione civile previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della suddetta legge 8 dicembre 1970, n. 996 , e' in Valle d'Aosta ufficio della regione.