Правна библиотека и анализ на дела · Австрия · Белгия · Европейски съюз
LAWxPERT Вход Безплатен акаунт

Legge 31 dicembre 1982, n. 979 · Legge 31 dicembre 1982, n. 979 — Disposizioni per la difesa del mare

Legge 31 dicembre 1982, n. 979 чл. 21

TITOLO IV NORME PENALI PER LA DISCARICA DI SOSTANZE VIETATE DA PARTE DEL NAVIGLIO MERCANTILE

В силаОфициален текст

In relazione ai danni provocati per violazione delle disposizioni previste dal presente titolo, fermo restando il disposto dell' articolo 185 del codice penale , al comandante e il proprietario o l'armatore della nave sono tenuti in solido a rifondere allo Stato le spese sostenute per la pulizia delle acque e degli arenili, nonche' a risarcire i danni arrecati alle risorse marine. Tale obbligo solidale sussiste anche nei casi in cui si sia dovuta effettuare la discarica on mare di sostanze vietate, per la sicurezza della propria o di altra nave; o l'immissione delle sostanze vietate nelle acque del mare sia stata causata da un'avaria o da una perdita inevitabile ed ogni ragionevole precauzione sia stata adottata dopo l'avaria o la scoperta della perdita per impedire o ridurre il versamento delle sostanze stesse in mare.