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Legge 8 marzo 1989, n. 101 · Legge 8 marzo 1989, n. 101 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane

Legge 8 marzo 1989, n. 101 чл. 21

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1. Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede in Italia possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano fini di religione o di culto, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera a), e siano approvati dalla Comunita' competente per territorio e dall'Unione. Il loro riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. 2. Conservano la personalita' giuridica i seguenti enti aventi finalita' di culto che svolgono altresi' attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a): a) Asili infantili israelitici - Roma; b) Ospedale israelitico - Roma; c) Casa di riposo per israeliti poveri ed invalidi - Roma; d) Orfanotrofio israelitico italiano "'G. e V. Pitigliani" - Roma; e) Deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale - Roma; f) Ospizio israelitico e ospedale "Settimio Saadun" - Firenze; g) Societa' israelitica di misericordia - Siena. 3. Le istituzioni ed enti ebraici che acquistano o conservano la personalita' giuridica, ai sensi della presente legge, assumono la qualifica di enti ebraici civilmente riconosciuti.