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Legge 15 gennaio 1992, n. 21 · Legge 15 gennaio 1992, n. 21 — Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

Legge 15 gennaio 1992, n. 21 чл. 1Autoservizi pubblici non di linea

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1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, ((velocipede,)) natante e veicoli a trazione animale.