Legge 27 luglio 2000, n. 212 чл. 4Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria
1. Non si puo' disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi ne' prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.
1. Non si puo' disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi ne' prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.