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Legge 29 marzo 2001, n. 86 · Legge 29 marzo 2001, n. 86 — Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

Legge 29 marzo 2001, n. 86 чл. 13Disposizioni finali

В силаОфициален текст

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. La legge 10 marzo 1987, n. 100 , e successive modificazioni, e l' articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 , e successive modificazioni, continuano a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2000.

Nota all' art. 13: - La legge 10 marzo 1987, n. 100 , recante "Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1987, n. 68. Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 , recante "Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231.