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Legge 29 marzo 2001, n. 86 · Legge 29 marzo 2001, n. 86 — Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

Legge 29 marzo 2001, n. 86 чл. 2Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo

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1. Il coniuge convivente del personale di cui all' articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 , che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede piu' vicina.

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1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, di cui all' articolo 909 del codice dell'ordinamento militare . Il diritto del coniuge puo' essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non puo' piu' essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo.

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2. Le disposizioni dell' articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 , e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a tutto il personale indicato all'articolo 1, comma 1.