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Legge 7 aprile 2003, n. 80 · Legge 7 aprile 2003, n. 80 — Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale

Legge 7 aprile 2003, n. 80 чл. 2Codificazione

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1. Il codice e' articolato in una parte generale ed in una parte speciale. La parte generale ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti principi:

a) la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalita', di capacita' contributiva, di uguaglianza;

b) le norme fiscali si adeguano ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;

c) le norme fiscali, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212 , recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono informate ai principi di chiarezza, semplicita', conoscibilita' effettiva, irretroattivita';

d) e' vietata la doppia imposizione giuridica;

e) e' vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;

f) e' garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;

g) e' introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per quest'ultimo, l'inclusione dei consulenti del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica generale. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;

h) e' previsto il progressivo innalzamento del limite per la compensazione dei crediti di imposta;

i) la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;

l) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;

m) la sanzione fiscale penale e' applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario;

n) e' prevista l'introduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalita' etiche e di solidarieta' sociale.

2. La parte speciale del codice raccoglie le disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla presente legge.

3. Il codice puo' essere derogato o modificato solo espressamente.

Nota all'art. 2: - Si trascrive la rubrica della legge 27 luglio 2000, n. 212 : "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.". Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.