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Legge 31 dicembre 2012, n. 246 · Legge 31 dicembre 2012, n. 246 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (13G00017)

Legge 31 dicembre 2012, n. 246 чл. 13

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Modalita' per il riconoscimento

1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UII, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica ai fini di cui al comma 1 sulla base della documentazione prodotta dall'UII.

3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' delle disposizioni dell'articolo 11.

4. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. L'UII e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi induisti civilmente riconosciuti.