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Legge 12 luglio 2017, n. 113 · Legge 12 luglio 2017, n. 113 — Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. (17G00125)

Legge 12 luglio 2017, n. 113 чл. 7Propaganda elettorale

Capo III MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

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1. La propaganda elettorale e' svolta nel rispetto delle norme deontologiche. E' comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. E' ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di piu' candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalita' di presentazione delle candidature di cui all'articolo 8.

2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non e' svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.