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Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 · Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 — Che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, risguardante i porti, fari e spiaggie. (085U3095)

Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 чл. 21

CAPO III. Disposizioni speciali pei porti di 4ª classe.

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Le escavazioni che si rendessero necessarie nei porti di 4ª classe potranno, a richiesta dei comuni, essere fatte eseguire dagli stessi accollatari della scavazione dei porti della provincia, per i quali provvede lo Stato. L'importo dei lavori occorrenti, che dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni dei contratti vigenti con lo Stato, sara' dai comuni pagato direttamente agli appaltatori. All'eseguimento dei lavori indicati dallo art. 17 sara' provveduto a cura del comune o delle associazioni di comuni interessati sotto l'alta sorveglianza dell'ufficio del genio civile.