Regio decreto 23 gennaio 1908, n. 22 чл. 10
La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui e' aperta la scuola. Si aduna, inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richiede, o dietro domanda di almeno due componenti. Le adunanze sono valide quando v'intervenga la meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parita' prevale il voto del presidente. Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi. La decadenza e' dichiarata dal ministro. Il presidente della Giunta ne da' comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.