Regio decreto 23 gennaio 1908, n. 22 чл. 24
Per i primi tre anni di funzionamento della scuola il Ministero ha facolta' di derogare alle norme stabilite dall'art. 14 e di provvedere agli insegnamenti ed agli uffici amministrativi dell'Istituto mediante incarichi annuali. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 gennaio 1908. VITTORIO EMANUELE. F. Cocco-Ortu. Visto, Il guardasigilli: Orlando.