Regio decreto 13 febbraio 1908, n. 97 чл. 14
Il direttore, gli insegnanti, i capi officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro. Il direttore potra' pero' essere scelto da questi fra il personale insegnante. Della Commissione giudicatrice dei concorsi fa parte una rappresentanza della Giunta di vigilanza. Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi officina e di laboratorio scelti in seguito a concorso, sono nominati reggenti in via di esperimento per due anni; i medesimi sono promossi titolari, se nel detto periodo di tempo avranno fatta buona prova. Per le vacanze che si verificassero in corso di anno scolastico il Ministero provvedera' alla sostituzione con incarichi temporanei. Per gli insegnamenti determinati dalla tabella nome aventi carattere speciale complementare, il Ministero potra' derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre dato buona prova nel loro insegnamento. Il personale amministrativo e' pure nominato dal ministro, sopra proposta della Giunta di vigilanza. La nomina dei reggenti, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo e' fatta con decreto Ministeriale: la promozione a titolare del direttore e dei professori con decreto Reale. Il personale di servizio e' nominato dalla Giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.