Regio decreto 7 settembre 1908, n. 370 чл. 2
Per le spese del personale dirigente e insegnante del detto istituto, la provincia di Ascoli corrispondera' allo erario dello Stato l'annuo contributo di L. 23,400, garantendo un introito di L. 10,500 per tasse scolastiche e provvedendo direttamente ai locali, al materiale scolastico, nonche' a quanto ad essa incombe per legge.