Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1478 чл. 2
La voce n. 10 della tabella approvata con R. decreto 10 Settembre 1923, n. 1957 , e' modificata come segue: «Industria della lavorazione del pesce fresco (per il personale addetto alla lavorazione del pesce fresco), per tutto il periodo della lavorazione del pesce e non oltre i sei mesi all'anno».