Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 чл. 113
TITOLO III Dei convittori. Capo I. Dell'ammissione e della retta.
Le domande di ammissione, sia per i convittori, sia per i semi convittori, debbono essere firmate dal padre o da chi ne fa le veci, e indirizzate al rettore, corredate della fede di nascita, di un attestato medico di sana costituzione, del certificato di vaccinazione e dell'attestato legale degli studi compiuti. Per l'ammissione si richiede l'eta' non minore di sei anni e non maggiore di dodici al 30 settembre dell'anno in corso. Il Consiglio di amministrazione, udito il parere motivato del rettore, puo' accordare l'ammissione ad alunni che abbiano superato i dodici ma non i quindici anni e dimostrino di aver compiuto studi adeguati all'eta'. Nessuna limitazione di eta' e' stabilita per i giovani provenienti da altro convitto pubblico; ma il rettore, prima di accoglierli, deve chiedere, d'ufficio, al convitto di provenienza la cartella personale dell'alunno e copia delle tabelle biografiche; e deve, indire, accertarsi se le famiglie abbiano soddisfatto a tutti gli obblighi verso il precedente convitto. Nessun alunno e' ammesso definitivamente, se non dopo che il medico del convitto ne abbia constatata la sana costituzione fisica.