Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 чл. 175
Capo VII. Dei posti gratuiti.
Salvo quanto e' stabilito nel precedente articolo, l'assegnazione di un posto gratuito in un Convitto importa il godimento dello stesso fino al termine degli studi medi che possono seguirsi nel detto convitto. Il beneficio del posto gratuito non puo' in nessun caso essere mutato in sussidio. Puo' essere trasferito, a giudizio dal Ministero, in altro convitto diverso da quello pel quale fu concesso, quando si tratti di posto a carico del bilancio del Ministero della P. I.