Regio decreto 25 novembre 1929, n. 2248 чл. 21
Hanno diritto ad essere iscritti nell'albo tutti coloro che ottennero, presso una delle Scuole indicate nell'art. 1, il diploma di laurea, quando le disposizioni, vigenti al tempo in cui lo conseguirono, davano al diploma suddetto l'effetto di abilitare all'esercizio professionale.