Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 чл. 13
CAPO II. Istituzione e mantenimento delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione professionale per ciechi.
In caso di soppressione di scuole o istituti, quando questi funzionino presso enti morali che abbiano per fine l'educazione e l'assistenza dei ciechi, tutto quanto costituisce il patrimonio e le dotazioni della scuola o istituto soppresso verra' assegnato agli enti stessi.