Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 24Pareggio del bilancio di previsione
TITOLO II GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ISTITUTI Capo I BILANCIO DI PREVISIONE
1. Le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.