Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 32Liquidazione della spesa
Capo III SPESE
1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, e' effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno nonche' della regolarita' della fornitura di beni, opere, servizi, nonche' sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.