Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 38Scritture finanziarie e patrimoniali
Capo V SCRITTURE CONTABILI
1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo la situazione delle somme riscosse e pagate a fronte dei relativi stanziamenti. Esse sono tenute nelle valute nelle quali avvengono le operazioni.
2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione di bilancio o per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
3. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali, e dei sistemi di scritture di cui al successivo art. 39, gli istituti ((si avvalgono)) di sistemi di elaborazione automatica dei dati, utilizzando programmi forniti dal Ministero degli affari esteri. ((1))
((3-bis. Il direttore dell'istituto o altro dipendente di ruolo dell'istituto da lui delegato e' responsabile della tenuta delle scritture di cui al presente articolo. E' coadiuvato dal dipendente dell'istituto incaricato delle funzioni amministrativo-contabili, cui sono attribuite le responsabilita' dell'istruttoria dei relativi procedimenti.))
((1))
------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.