Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 56Carico e scarico dei beni mobili
Capo II GESTIONE PATRIMONIALE
1. I beni mobili sono inventariati dal consegnatario.
2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili.
3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, cessione od altri motivi e' disposta con atto del direttore, ((...)) , sulla base di motivata proposta del consegnatario. ((Si applica l'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, e successive modificazioni.)) Gli introiti per la vendita dei suddetti beni vengono acquisiti all'apposito capitolo di entrata. ((1))
4. L'atto di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili nei casi in cui ricorrano dolo o colpa grave nella custodia.
5. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
6. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.
------------ AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.