Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 60Magazzini di deposito e scorta
Capo II GESTIONE PATRIMONIALE
1. Il direttore dell'istituto, con proprio atto, ove ne ravvisi l'utilita', puo' istituire appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta.
2. Alla relativa disciplina si provvede secondo le modalita' di cui all'art. 84 del presente regolamento.