Decreto 16 febbraio 2012, n. 51 Art. 2Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende: a) per «Uffici all'estero» gli uffici di cui all' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ; b) per «Ministero», il Ministero degli affari esteri.