Decreto 2 agosto 1995, n. 413 Art. 18Risorse aggiuntive
Titolo IV DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE
1. L'applicazione dei regolamenti comunitari 880/92 e 1836/93 del Consiglio e' realizzata, utilizzando oltre i proventi previsti agli articoli 10 e 14 del presente regolamento quelli ex art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216 , convertito nella legge 9 agosto 1993, n. 294 .