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Decreto 2 agosto 1995, n. 413 · Decreto 2 agosto 1995, n. 413 — Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit

Decreto 2 agosto 1995, n. 413 Art. 2Composizione e funzionamento del Comitato

Titolo I ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO COMPETENTE

In KraftAmtlicher Text

1. Il Comitato e' composto dal presidente e da un vice presidente, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di cui:

a) quattro membri designati dal Ministero dell'ambiente;

b) due membri designati dal Ministero della sanita';

c) quattro membri designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) due membri designati dal Ministero del tesoro.

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2. Tutti i membri del Comitato debbono essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' ed indipendenza. A pena di immediata decadenza essi non possono esercitare, nei campi di competenza del Comitato, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente, previa contestazione formale dell'incompatibilita', in caso di mancata eliminazione della medesima nel termine di quindici giorni, ferma restando l'ipotesi indicata al comma 9. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i membri del Comitato non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. Le norme procedurali attinenti al funzionamento del Comitato sono stabilite con apposito regolamento interno adottato dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro dell'ambiente. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', su formale richiesta del Ministro dell'ambiente i membri del Comitato che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche sono posti in posizione di comando presso il Comitato stesso, con oneri stipendiali, diretti e riflessi, a carico dell'amministrazione di appartenenza.

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3. I componenti del Comitato, ivi compresi il presidente ed il vice presidente, durano in carica tre anni e non possono essere confermati, salvo che in sede di primo rinnovo.

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4. Il presidente, al momento della nomina, conferisce delega al vice presidente per quanto attiene tutte le attivita' di una delle sezioni in cui si articola il Comitato ai sensi del comma 5 del presente articolo. Il presidente e il vice presidente presiedono le riunioni di ciascuna delle due sezioni in cui si articola il Comitato e rappresentano l'organismo competente, per la parte di loro competenza, in tutte le sedi nazionali ed internazionali. Nelle materie disciplinate dal presente decreto, il presidente e il vice presidente rappresentano altresi' la posizione italiana nei confronti degli organismi comunitari, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di assenza del presidente e del vice presidente le riunioni del Comitato e delle sezioni sono presiedute dal componente di eta' piu' elevata. Il presidente e il vice presidente possono designare componenti delle rispettive sezioni a partecipare a riunioni e a incontri di lavoro.

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5. Il Comitato, articola la propria struttura in due sezioni, aventi autonomia operativa, una per le attivita' riguardanti l'Ecolabel e l'altra per le attivita' concernenti l'Ecoaudit, ciascuna cosi' composta: due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, due rappresentanti del Ministero dell'industria ed un rappresentante del Ministero della Sanita', un rappresentante del Ministero del tesoro. Resta ferma la competenza del Comitato, nell'interezza della sua composizione, per quanto riguarda le materie di interesse comune sia all'Ecolabel che all'Ecoaudit.

6. Il Comitato e ciascuna sezione del Comitato in sede di prima costituzione sono legittimamente insediati quando sono nominati i due terzi dei componenti.

7. Le decisioni del Comitato e delle sezioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente e del vice presidente.

8. Ai fini della validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri del Comitato o della sezione.

9. Il componente del Comitato che nel corso dell'anno non partecipa, senza giustificato motivo, a piu' di tre riunioni, decade di diritto dalla carica ed e' sostituito con le modalita' di cui al comma 1.