Decreto 2 agosto 1995, n. 413 Art. 8Domande di assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica
Titolo II SEZIONE ECOLABEL
1. Per quanto riguarda le domande di assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica il Comitato decide sulla base degli orientamenti e delle disposizioni adottate in sede comunitaria, dandone opportuna informazione ai terzi interessati, tramite l'ANPA.
2. Per le domande, che riguardano nuovi gruppi di prodotti, il Comitato, previa consultazione obbligatoria del forum di cui all'art. 7, delibera sull'opportunita' di presentare alla Commissione CEE la proposta, ai sensi dell'art. 5 e/o dell'art. 10, comma 8, del regolamento comunitario.