Decreto 25 febbraio 2000, n. 124 Art. 7Informazione
1. Le domande di autorizzazione e le relative decisioni della regione o della provincia autonoma competente, nonche' il risultato dei controlli previsti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto, sono resi accessibili al pubblico alle condizioni e secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 .
Nota all' art. 7: - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 , reca: "Attuazione della direttiva 90/313/CEE , concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente".