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Decreto 18 aprile 2000, n. 309 · Decreto 18 aprile 2000, n. 309 — Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Decreto 18 aprile 2000, n. 309 Art. 7Gestione delle risorse e copertura finanziaria

In KraftAmtlicher Text

1. Agli oneri finanziari derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica, si provvede mediante le risorse previste dall' articolo 26, commi 5 , 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Queste ultime sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Consorzio nazionale imballaggi entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione all'unita' previsionale di base a tal fine individuata.

2. Le spese di funzionamento dell'Osservatorio, che sono subordinate alle entrate ai sensi dell' articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997 , sono autorizzate dal presidente e disposte nei limiti delle risorse concretamente disponibili dal dirigente della competente struttura ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.

Note all'art. 7: - Il testo dei commi 5 , 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 22/1997 e' riportato nelle note alle premesse.