Decreto 20 luglio 2000, n. 337 Art. 4
1. Al fine del compiuto monitoraggio delle iniziative avviate, le regioni e province autonome nonche' le amministrazioni centrali trasmettono al Ministero dell'ambiente entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e delle azioni di propria competenza, con particolare riferimento ai risultati raggiunti o previsti per la riduzione delle emissioni dei gas serra.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Ministero dell'ambiente trasmette al CIPE e alla Conferenza unificata una relazione di sintesi, redatta sulla base dei dati raccolti ai sensi del precedente comma 1.