Decreto 7 agosto 1987, n. 343 Art. 2
1. Le dogane sono, pertanto, autorizzate a consentire direttamente le predette importazioni senza bisogno di alcuna autorizzazione particolare rilasciata dal Ministero del commercio con l'estero.
2. Le domande di autorizzazione sinora presentate al Ministero del commercio con l'estero divengono senza oggetto e ad esse non sara' quindi dato corso.