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Decreto 14 luglio 1990, n. 313 · Decreto 14 luglio 1990, n. 313 — Regolamento concernente i regimi di importazione e di esportazione delle merci

Decreto 14 luglio 1990, n. 313 Art. 6Riesportazione

In KraftAmtlicher Text

1. Ferma restando la regolamentazione della convenzione di Washington di cui all'art. 3, e' libera la riesportazione di:

a) merci non assoggettate ad autorizzazione, ottenute con materie prime importate temporaneamente per conto proprio, anche se commiste con materie prime nazionali assoggettate ad autorizzazione;

b) merci non assoggettate ad autorizzazione, ottenute con materie prime di proprieta' di non residenti importate temporaneamente per lavorazione per conto, anche se sono state aggiunte materie prime nazionali sottoposte ad autorizzazione;

c) merci temporaneamente importate a titolo diverso da quelle indicate nei precedenti paragrafi: senza alcuna limitazione, quando la riesportazione abbia luogo verso lo stesso Paese dal quale le merci vennero importate temporaneamente; limitatamente alle merci non assoggettate ad autorizzazione quando la riesportazione abbia luogo verso un Paese diverso da quello dal quale le merci vennero importate temporaneamente.

Nota all'art. 6: - Per la convenzione di Washington si veda nelle note all'art. 3.