Decreto 20 gennaio 1997, n. 102 Art. 3Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
1. La Direzione generale per la politica commerciale e per lagestione del regime degli scambi e' strutturata nelle divisionidi cui al presente articolo.
2. La divisione prima (questioni di carattere generale) ha leseguenti competenze:
a) problemi organizzativi concernenti la struttura della Direzione; informatizzazione degli uffici; gestione del personale; rapporti e coordinamento con le altre direzioni e servizi;
b) problemi di carattere generale concernenti la disciplina degli scambi di beni e servizi;
c) questioni relative ai regimi doganali speciali;
d) problemi concernenti le interrelazioni tra scambi e concorrenza, tra scambi e investimenti, tra scambi e diritto interno, tra scambi e aspetti sociali, e gli altri aspetti connessi aiseguiti della conferenza di Marrakech;
e) provvedimenti di embargo, e loro attuazione, per gli aspetti di competenza della direzione;
f) trattazione delle questioni concernenti le iniziative legisla- tive, in collaborazione con le altre divisioni per la materia di rispettiva competenza, con l'ufficio legislativo e con gli altri uffici del Ministero;
g) relazioni generali sulle attivita' della Direzione generale;
h) problemi che non rientrano nelle specifiche attribuzioni delle altre divisioni:
i) per le materie di competenza della divisione: 1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale; 2) interrogazioni parlamentari; 3) contenzioso.
3. La divisione seconda (politica agricola comune) ha le seguenti competenze:
a) concorso nell'elaborazione, in sede comunitaria, della politica agricola comune per gli aspetti aventi rilevanza sugli scambi con l'estero, e degli strumenti per la loro gestione;
b) attuazione di tale normativa comunitaria sul piano nazionale;
c) rilascio dei titoli di importazione ed esportazione, prefissazione dei prelievi e delle restituzioni e gestione delle rel- ative cauzioni, e conseguenti adempimenti;
d) gestione dei contingenti quantitativi e tariffari;
e) concorso nei negoziati dell'Unione europea con i Paesi terzi, nel settore agricolo - alimentare;
f) questioni concernenti la convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione;
g) per le materie di competenza della divisione: 1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale; 2) interrogazioni parlamentari; 3) contenzioso.
4. La divisione terza (politiche comuni settoriali tessile, siderurgica ed altre; politica energetica) ha le seguenti competenze:
a) concorso nell'elaborazione, in sede comunitaria, di specifiche politiche settoriali in base ai trattati CEE e CECA, pergli aspetti aventi rilevanza sugli scambi con l'estero, nonchedegli strumenti per la loro gestione;
b) attuazione di tali normative comunitarie sul piano nazionale;
c) rilascio di autorizzazioni di importazione ed esportazione e di documenti di vigilanza, nell'ambito di contingenti quantitativi, tariffari e di quote di autolimitazione;
d) disciplina degli scambi di prodotti energetici;
e) concorso nei negoziati dell'Unione europea con i Paesi terzi nelle materie in questione;
f) disciplina del traffico di perfezionamento attivo e passivo e rilascio delle relative autorizzazioni;
g) segreteria del Comitato per le temporanee importazioni ed esportazioni;
h) per le materie di competenza della divisione: 1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale; 2) interrogazioni parlamentari; 3) contenzioso.
5. La divisione quarta (Unita' organizzativa per i prodotti ad alta tecnologia - UOPAT) ha le seguenti competenze:
a) concorso alla elaborazione, nelle sedi multilaterali, della disciplina dell'esportazione e transito dei prodotti ad alta tecnologia; sua trasposizione sul piano interno ed attuazione della relativa normativa;
b) partecipazione ai lavori che si svolgono nei diversi fori di concertazione internazionale con particolare riguardo allasicurezza e alla non proliferazione;
c) elaborazione ed attualizzazione della tabella relativa all'esportazione dei prodotti e delle tecnologie soggetti ad autorizzazione e controllo dello Stato; presidenza e segreteria delComitato tecnico di cui alla legge 27 febbraio 1992, n. 222 ;
d) istruttoria delle domande di autorizzazione;
e) partecipazione ai lavori del Comitato consultivo di cuialla citata legge n. 222 del 1992 e tenuta del relativo ufficiodi segreteria;
f) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'esportazione (autorizzazioni generali, specifiche, semplificate, di distribuzione);
g) controllo successivo relativo all'arrivo a destino e rilascio dei certificati internazionali d'importazione; cooperazione con gli organismi di controllo dei Paesi partecipanti al sistema del Certificato internazionale d'importazione e del formulario di verificazione;
h) attivita' ispettiva in Italia ed all'estero;
i) per le materie di competenza della divisione: 1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterali; 2) interrogazioni parlamentari; 3) contenzioso.
6. La divisione quinta (politica commerciale comune) ha le seguenti competenze:
a) concorso nell'elaborazione, in sede comunitaria, dei regimi di importazione, esportazione e transito e delle loro modalita' di gestione;
b) trasposizione della relativa normativa sul piano interno;
c) problemi connessi all'ampliamento dell'Unione europea econseguenti adempimenti in sede multilaterale (GATT e OMC);
d) concorso nella elaborazione e nella gestione della politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi;
e) partecipazione alle relative istanze comunitarie (Comitato speciale previsto dall'articolo 113 del Trattato istitutivo della CEE) e multilaterali (Comitato scambi dell'OCSE);
f) concorso nella elaborazione della posizione comunitaria per la partecipazione a negoziati commerciali multilaterali;
g) problemi concernenti gli scambi internazionali di servizi, la relativa disciplina ed i negoziati internazionali in materia;
h) problemi relativi alla politica di tutela ambientale edalle interrelazioni tra scambi e ambiente;
i) problemi concernenti la tutela della proprieta' intellettuale e la lotta alle contraffazioni;
l) elaborazione e gestione delle misure comunitarie di difesa commerciale: antidumping, antisovvenzione, nuovo strumento di politica commerciale, clausole di salvaguardia autonome;
m) istruttoria a livello nazionale e trattazione a livellocomunitario e negli altri fori multilaterali competenti (GATT e OMC);
n) per le materie di competenza della divisione: 1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale; 2) interrogazioni parlamentari; 3) contenzioso.
7. La divisione sesta (rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, con gli altri Paesi europei e con i Paesi dell'area del Mediterraneo) ha le seguenti competenze:
a) rapporti bilaterali dell'Italia con i Paesi di competenza (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Turchia);
b) negoziazione e stipula di accordi di cooperazione economica; oranizzazione e gestione di commissioni miste, comitati consultivi, gruppi di lavoro;
c) Spazio economico europeo (SEE); accordi di associazione; accordi di partenariato;
d) concorso nella elaborazione della posizione comunitariae nei negoziati con i Paesi interessati;
e) concorso nella elaborazione in sede comunitaria e nazionale delle azioni autonome dell'Unione europea a sostegno dello sviluppo economico dei Paesi dell'Europa centrale e orientale e della C.S.I., in particolare, del Programma di assistenza tecnico - finanziaria per i Paesi dell'Europa centrale e orientale (Phare) e dell'Assistenza tecnica per la Comunita' degli Stati indipendenti (TACIS);
f) partecipazione alle iniziative internazionali concernenti i rapporti con tali Paesi (conferenza di Munster e suoi seguiti, conferenze economiche Est-Ovest della O.S.C.E., iniziativa centroeuropea, ecc.);
g) concorso nella elaborazione della politica mediterraneadell'Unione europea;
h) iniziativa per promuovere, in sede comunitaria, l'attivazione di misure di difesa commerciale autonome o convenzionalinei confronti dei singoli Paesi di competenza;
i) rilascio di autorizzazioni di importazione e di esportazione, ad eccezione di quelle rientranti nelle competenze delle divisioni seconda, terza e quarta;
l) per le materie di competenza della divisione: 1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale; 2) interrogazioni parlamentari; 3) contenzioso.
8. La divisione settima (rapporti con i Paesi industrializzati ex- tra - europei e con i Paesi dell'Estremo Oriente) ha le seguenti competenze:
a) rapporti con i Paesi industrializzati extra- europei (USA, Canada, Messico, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa);
b) rapporti con i Paesi dell'Estremo Oriente;
c) concorso nell'elaborazione della politica commerciale comunitaria nei confronti dei Paesi di competenza;
d) applicazione delle conseguenti misure comunitarie sul piano nazionale;
e) problemi e controversie concernenti singole questioni attinenti agli scambi di beni e servizi con tali Paesi;
f) negoziazione e stipula di accordi di cooperazione economica; organizzazione e gestione di commissioni miste, comitati consultivi, gruppi di lavoro;
g) iniziativa per promuovere, in sede comunitaria, l'attivazione di misure di difesa commerciale autonome o convenzionali nei confronti dei singoli Paesi di competenza;
h) rilascio di autorizzazioni di importazione e di esportazione, ad eccezione di quelle rientranti nelle competenze delle divisioni seconda, terza e quarta;
i) per le materie di competenza della divisione: 1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale; 2) interrogazioni parlamentari; 3) contenzioso.
9. La divisione ottava (questioni comunitarie e multilateralirelative ai Paesi in via di sviluppo; rapporti con i Paesi associati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, con i Paesi del Vicino e del Medio Oriente e con i Paesi dell'America Latina) ha le seguenti competenze:
a) concorso nella definizione del sistema comunitario delle preferenze generalizzate (S.P.G.) e dei suoi meccanismi di gestione;
b) trasposizione di tali misure nella normativa nazionale e loro gestione, in particolare per quanto riguarda il ripristino dei dazi doganali;
c) trattazione delle problematiche concernenti i Paesi in via di sviluppo nelle competenti sedi multilaterali (UNCTAD, UNIDO);
d) concorso nella definizione della posizione comunitaria,partecipazione ai negoziati e ai meccanismi di gestione degli accordi mondiali sui prodotti di base e loro attuazione sul pianointerno;
e) rapporti bilaterali dell'Italia con i Paesi di competenza (Israele, Libano, Siria e Giordania, Arabia Saudita, Bahrein,Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman, Yemen, Iraq e Iran);
f) convenzione di Lome'; concorso nella elaborazione dellaposizione comunitaria nei relativi rapporti convenzionali;
g) concorso nella gestione dei meccanismi previsti dalla suddetta convenzione e loro applicazione in ambito nazionale;
h) concorso nella gestione e nell'elaborazione della politica commerciale comunitaria nei confronti dei Paesi dell'area del Mediterraneo e dei Paesi del Vicino e Medio Oriente, partecipazione ai negoziati dell'Unione europea con tali Paesi e nella gestione dei relativi meccanismi; loro applicazione in ambito nazionale;
i) negoziazione e stipula di accordi di cooperazione economica; organizzazione e gestione di commissioni miste, comitati consultivi, gruppi di lavoro;
l) iniziativa per promuovere, in sede comunitaria, l'attivazione di misure di difesa commerciale autonome o convenzionali nei confronti dei singoli Paesi di competenza;
m) rilascio di autorizzazioni di importazione e di esportazione, ad eccezione di quelle rientranti nelle competenze delle divisioni seconda, terza e quarta;
n) per le materie di competenza della divisione: 1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale; 2) interrogazioni parlamentari; 3) contenzioso. ((1))
----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 20 ottobre 1998, n.397 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti indicati nel suo art. 5, e' abrogato il decreto del Ministro del commercio con l'estero 20 gennaio 1997, n. 102 , concernente il regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del commercio con l'estero.