Decreto 11 novembre 1997, n. 474 Art. 13Piano di attivita'
1. Il piano annuale di attivita' previsto dall'articolo 7 della legge puo' essere modificato nel corso dell'anno al fine di adattare le attivita' alle mutate condizioni degli scenari internazionali e dei singoli mercati esteri.
2. Nel predisporre il piano annuale e gli aggiustamenti infraannuali, l'ICE tiene conto di valutazioni di efficienza ed efficacia sull'attivita' precedentemente svolta. Per tale valutazione l'Istituto puo' avvalersi di apposite professionalita' esterne ai sensi dell'articolo 6, comma 9. Nel piano annuale verranno formulati gli obiettivi da raggiungere con i singoli progettiiniziative promozionali e definiti i parametri per la verifica del loro conseguimento.
Nota all' art. 13 : - Per l' art. 7 della legge 25 marzo 1997, n. 68 , vedi in nota all'art. 9.