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Decreto 23 marzo 2000, n. 136 · Decreto 23 marzo 2000, n. 136 — Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di studi di prefattibilita' e di assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143

Decreto 23 marzo 2000, n. 136 Art. 11Garanzie

In KraftAmtlicher Text

1. L'impresa indica nella domanda di finanziamento, tra le tipologie elencate, le garanzie che intende prestare, a copertura del rimborso del capitale erogato e dei relativi interessi: fideiussione bancaria, assicurativa, fideiussione di consorzi di garanzia collettiva fidi convenzionati con il soggetto gestore, pegno su titoli. La garanzia e' prestata a fronte di ciascuna erogazione e svincolata pro-quota in relazione ai rimborsi effettuati, secondo le modalita' stabilite al successivo comma 3 del presente articolo e all'articolo 12.

2. Il comitato in sede di concessione del finanziamento delibera il tipo di garanzia da prestare fra quelle indicate dall'impresa nella domanda di finanziamento.

3. Le PMI, loro consorzi o raggruppamenti, a copertura del rimborso del finanziamento, prestano garanzia, all'atto della richiesta di prima erogazione, per il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, piu' i relativi interessi. La garanzia e' svincolata pro-quota dopo che l'impresa abbia rimborsato al fondo la meta' dell'importo erogato.