Decreto 23 marzo 2000, n. 136 Art. 15Controlli
1. Il ministero, anche mediante ispezioni in loco, puo' sottoporre a controllo le operazioni oggetto di finanziamento ai sensi del presente regolamento. A tal fine, il ministero puo' avvalersi della collaborazione dell'ICE. Le spese relative all'effettuazione dei controlli sono a carico del fondo.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il ministero trasmette al comitato il programma dei controlli che intende effettuare. Il comitato, previa approvazione del programma, dispone l'invio al Ministero delle delibere e della documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli.
3. I risultati dei controlli sono trasmessi dal ministero al comitato per le valutazioni di competenza in merito alle condizioni di rimborso del capitale e degli interessi.