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Decreto 23 marzo 2000, n. 136 · Decreto 23 marzo 2000, n. 136 — Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di studi di prefattibilita' e di assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143

Decreto 23 marzo 2000, n. 136 Art. 5Importo massimo agevolabile

In KraftAmtlicher Text

1. L'importo massimo agevolabile dei finanziamenti e' pari al:

a) 50 per cento dell'importo complessivo delle spese relative a studi di prefattibilita' e fattibilita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), inserite nel preventivo approvato dal comitato;

b) 100 per cento dell'importo complessivo delle spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), inserite nel preventivo approvato dal comitato.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non puo' cumularsi con altre provvidenze pubbliche finalizzate ad agevolare le stesse iniziative.

3. Nel corso della realizzazione, fra le singole voci di spesa e' consentita una compensazione pari al massimo al 15 per cento di ciascun ammontare, fermo restando l'importo totale del finanziamento.

4. Il limite massimo dell'importo del finanziamento concedibile per ciascun programma di assistenza tecnica e' pari ad un miliardo di lire italiane o corrispondente valore in euro. La congruita' dell'importo di ciascun finanziamento e' valutata dal comitato in relazione alla tipologia dell'esportazione o dell'investimento, nonche' del mercato di destinazione.

5. L'importo massimo dei finanziamenti delle spese relative agli studi di fattibilita' e di prefattibilita', di cui al precedente articolo 4, commi 1 e 3, e' pari a settecento milioni di lire italiane o corrispondente valore in euro. La congruita' delle singole richieste di finanziamento e' valutata dal comitato anche alla luce del valore preventivato del progetto per il quale e' realizzato lo studio di fattibilita' o di prefattibilita' ovvero del valore della commessa. Per lo stesso investimento o commessa, complessivamente, possono essere finanziati studi di fattibilita' e di prefattibilita' per un importo totale non superiore a due miliardi di lire italiane o corrispondente valore in euro. Qualora le richieste di finanziamento di piu' studi di fattibilita' e prefattibilita', relativi allo stesso investimento o commessa, comportino un impegno finanziario maggiore, si procede a riduzioni proporzionali.

6. Il complesso delle agevolazioni finanziarie non puo' comunque eccedere il limite massimo di 100.000 euro per un triennio, a favore di ogni singola impresa, in attuazione della regola comunitaria cosiddetta de minimis.

7. Nel quadro del presente regolamento, l'esposizione massima di ciascuna impresa nei confronti del fondo non puo' superare i cinque miliardi di lire italiane o corrispondente valore in euro.