Decreto 23 marzo 2000, n. 136 Art. 8Tasso di interesse
1. Il tasso di interesse agevolato da applicare ai finanziamenti e' pari, per tutta la durata del finanziamento, al 25 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento stabilito dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1994.