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Decreto 4 febbraio 2000, n. 73 · Decreto 4 febbraio 2000, n. 73 — Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale

Decreto 4 febbraio 2000, n. 73 Art. 3Obblighi connessi alla licenza individuale

In KraftAmtlicher Text

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1. Il titolare di una licenza individuale di cui all'articolo 2 e' tenuto:

a) ad osservare le esigenze essenziali indicate nell' articolo 1, comma 2, lettera u), del decreto legislativo n. 261 del 1999 ;

b) a contribuire al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale sulla base dell' articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999 ;

c) ad adottare un sistema di contabilita' separata, in linea con le norme in materia di bilancio d'impresa ai sensi della normativa vigente, che distingua i ricavi del servizio reso in base alla licenza individuale dai ricavi ottenuti per effetto delle altre attivita' non soggette a licenza;

d) ad adottare la carta della qualita' dei servizi di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999 , nella quale sono fornite informazioni circa le caratteristiche del servizio offerto con specifico riguardo alle condizioni generali di accesso, ai prezzi, al livello di qualita', alle procedure di reclamo;

e) ad istituire le procedure di reclamo di cui alla lettera d), prevedendo un sistema di rimborso o compensazione per i disservizi;

f) a rendere disponibile agli utenti la carta della qualita' dei servizi, e a trasmetterla all'Autorita' all'atto della presentazione della domanda di licenza e successivamente in caso di aggiornamenti;

g) a pubblicare e trasmettere all'Autorita', con periodicita' annuale, le informazioni relative al numero di reclami ed alle modalita' con cui sono stati gestiti;

h) ad effettuare il versamento dei contributi riguardanti l'istruttoria e l'attivita' di verifica e controllo, ai sensi dell' articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999 ;

i) a non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione;

l) a comunicare all'Autorita' ogni eventuale modifica, estensione, riduzione degli elementi della licenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del presente regolamento nonche' ogni altra variazione;

m) a fornire, su richiesta dell'Autorita', informazioni sull'attivita' svolta, per gli studi del settore di competenza dell'Autorita' medesima.

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