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Decreto 4 febbraio 2000, n. 73 · Decreto 4 febbraio 2000, n. 73 — Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale

Decreto 4 febbraio 2000, n. 73 Art. 5Contributi

In KraftAmtlicher Text

1. La licenza individuale, nonche' le richieste di modifica, di estensione, di riduzione o di variazione di qualsiasi natura, sono assoggettate al pagamento di contributi finalizzati alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dall'Autorita':

a) per l'istruttoria della pratica;

b) per le verifiche ed i controlli della gestione del servizio e del mantenimento delle relative condizioni.

((

2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello di decorrenza della licenza individuale, e sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo quanto previsto per l'avvio dell'attivita'; copia dell'attestato di avvenuto pagamento e' inviata all'Autorita'.

))

3. Con il decreto di cui all' articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999 , sono stabiliti:

a) la misura dei contributi e l'aggiornamento degli stessi;

b) le modalita' di pagamento ed i relativi termini con riferimento all'avvio dell'attivita' ed all'attivita' medesima a regime;

c) la procedura da utilizzare in caso di mancato pagamento.

4. Nei casi di sospensione, revoca e decadenza della licenza individuale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.