Decreto 4 febbraio 2000, n. 73 Art. 5Contributi
1. La licenza individuale, nonche' le richieste di modifica, di estensione, di riduzione o di variazione di qualsiasi natura, sono assoggettate al pagamento di contributi finalizzati alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dall'Autorita':
a) per l'istruttoria della pratica;
b) per le verifiche ed i controlli della gestione del servizio e del mantenimento delle relative condizioni.
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2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello di decorrenza della licenza individuale, e sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo quanto previsto per l'avvio dell'attivita'; copia dell'attestato di avvenuto pagamento e' inviata all'Autorita'.
))
3. Con il decreto di cui all' articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999 , sono stabiliti:
a) la misura dei contributi e l'aggiornamento degli stessi;
b) le modalita' di pagamento ed i relativi termini con riferimento all'avvio dell'attivita' ed all'attivita' medesima a regime;
c) la procedura da utilizzare in caso di mancato pagamento.
4. Nei casi di sospensione, revoca e decadenza della licenza individuale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.